Risoluzione n°4 del 2022: Chiarimenti composizione capitale sociale
Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stata pubblicata la risoluzione 4/DF che chiarisce la composizione del capitale sociale dalle società operanti nel settore dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 807, legge 160/2019.
In particolare il Dipartimento precisa che
“nulla osti alla possibilità di effettuare aumenti di capitale senza nuovi apporti in denaro da parte dei soci, purché non venga meno il requisito del precedente “versamento” in denaro nelle casse sociali degli importi che si intende imputare a capitale. In tale ottica, pertanto, potranno essere utilizzate le riserve per versamenti effettuati dai soci come, a titolo d’esempio, i versamenti in conto capitale, le riserve da soprapprezzo azioni, e tutte quelle riserve per le quali sia possibile attestare incontrovertibilmente, documentando ciò nella delibera assembleare, la provenienza da precedenti versamenti in denaro affluiti nelle casse sociali. Ancora, in tale prospettiva, pur non essendo oggetto di specifici quesiti, si precisa che sono ammessi gli aumenti di capitale effettuati a seguito della costituzione di riserve derivanti da rinuncia ai crediti da parte dei soci, purché, anche in tal caso, risulti documentato dalla delibera di aumento il precedente versamento in denaro oggetto di rinuncia.“