Riforma della riscossione: nuovo albo a piccoli passi
Con la legge 160/2019, art. 1, comma 807, nell’ambito della complessiva riforma del sistema di riscossione locale, il legislatore aveva rimodulato i requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53 del dlgs 446/1997 prevedendo nuove misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Per i soggetti che svolgono attività di accertamento e di riscossione il capitale minimo è stato fissato in 2,5 mln di euro o in 5 mln per lo svolgimento di attività in favore dei comuni con popolazione superiore a 200 mila abitanti e delle province.
Per i soggetti che svolgono funzioni e attività di supporto propedeutiche ad accertamento e riscossione, la cui iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell’albo è stata introdotta dallo stesso articolo, al comma 805, il capitale minimo era stato fissato in 500 mila euro o in 1 mln per attività in favore dei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti e delle province. I commi 1092 e 1093 dell’art. 1 della legge 178/2020 vanno ad introdurre la nuova misura minima di 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, interessando pertanto oltre il 99% dei comuni italiani. Il testo originario dell’emendamento tentava di correggere, in parte, uno degli aspetti più critici della riforma, ovvero la previsione della sola modalità del versamento in denaro o tramite polizza/fideiussione introducendo anche il patrimonio immobiliare come ulteriore modalità di conferimento ammessa.
Nella riformulazione dell’emendamento questa previsione è scomparsa e resta quindi inalterato il quadro normativo di riferimento. Il nuovo regime per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale sarà operativo dal 30/6/2021. Tuttavia per i soggetti che dovranno iscriversi nella sezione separata sarà inoltre necessario che entro tale data venga emanato il decreto attuativo previsto dal comma 805 della legge n. 160/2019.
Articolo scritto dal prof. Tommaso Ventre – riproduzione riservata