Nuove disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale

Nuove disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale

In arrivo nel prossimo Consiglio dei Ministri l’attuazione delle delega fiscale delle disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale.

È in arrivo nel prossimo consiglio dei ministri il decreto delegato che riforma il fisco locale che prevede molte novità. A darne notizia il sole 24 ore con l’articolo di Gianni trovati “Tributi locali, il decreto con le sanatorie cancella l’esenzione TARI per le imprese

La novità più rilevante è forse quella del ritorno al capitale sociale degli iscritti che deve essere conferito nei modi del codice civile e quindi non più esclusivamente in denaro o tramite polizza fidejussoria.

Si prevede inoltre una rivisitazione complessiva dell’albo e delle modalità di Iscrizione, sospensione e cancellazione dei soggetti.

Altra importante novità è l’istituzione di una Commissione consultiva che dovrà dettare le linee guida per l’affidamento dei servizi e per il loro svolgimento nonché individuare gli obblighi di comunicazione e di trasparenza dei soggetti affidatari dei servizi. Di tale Commissione per espressa previsione normativa farà parte anche un rappresentante degli iscritti Albo.

Di seguito una breve sintesi di interesse delle società di supporto

ART. 1 ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l’altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000.

ART. 2 RIDUZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN CASO DI VERSAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE

Gli enti possono, con proprio regolamento disciplinare luna riduzione riconoscibile ai contribuenti che consentono l’addebito diretto in conto corrente dei pagamenti. Non vale per i versamenti tramite sistema versamenti unitari (IMU)

ART. 3 ADEMPIMENTO SPONTANEO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Le regioni e gli enti locali, prima dell’avvio dell’attività di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell’obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l’istituto del ravvedimento. Possono, altresì, inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l’applicazione di una sanzione ridotta Il contribuente, entro sessanta giorni successivi può inviare in forma scritta, anche o telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ente territoriale in sede di controllo

ART. 4 DEFINIZIONE AGEVOLATA IN MATERIA DI TRIBUTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI.

le regioni e gli enti locali, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

ART. 5 VIGILANZA SUI SOGGETTI ISCRITTI NELL’ALBO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI.

L’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:
(…)
L’albo di cui al comma 1 è tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall’associazione nazionale comuni italiani e dall’unione province italiane, nonché da rappresentanti dei soggetti iscritti nell’albo. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Con uno o più regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonché le cause di incompatibilità, rilevanti per l’iscrizione nell’albo e sono individuati i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo dall’albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonché disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalità per l’iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarità riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.

Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonché degli iscritti nell’albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione è in ogni caso gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi spese.

La Commissione di cui al comma 5 emana linee guida relative:

  • alla definizione di criteri riguardanti l’affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità;
  • agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell’ente e dei soggetti affidatari:
    • delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
    • delle informazioni sintetiche relative all’oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
    • delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.

ART. 6 RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DI CUI ALL’ARTICOLO 53, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) dopo il comma 790 è inserito il seguente comma: «790-bis. Salvo che per la riscossione dell’imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la riscossione delle medesime entrate è affidata a un soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilità, fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa

verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento, è disciplinato dal precedente comma 790.»;

b) il comma 807 è sostituito dal seguente: «807. Per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale, secondo le modalità previste dal codice civile:

  • 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
  • 5.000.000 euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
  • 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  • 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
  • 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».

Art. 7 Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali

All’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • alla rubrica le parole: «e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva» sono eliminate soppresse;
  • al comma 1.

dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti. Fanno eccezione i casi in cui le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso. Fanno, altresì, eccezione le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell’ente creditore, entro il termine previsto dall’ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell’ente stesso.»;

al secondo periodo, le parole: «al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU)».

ART. 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER I TRIBUTI REGIONALI

Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a), emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate (…).

ART. 9 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

La norma modifica il pignoramenti sprint” sui tributi locali, che diventa però un po’ meno accelerato rispetto alle ipotesi iniziali: la sospensione delle azioni esecutive si riduce da 120 a 60 giorni (erano 30 giorni nelle bozze di fine gennaio) quando la notifica è prodotta dallo stesso soggetto che riscuote, e passa da 180 a 90 giorni (e non a 60) negli altri casi.

ART. 11 INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE COMUNALE AL RECUPERO DI GETTITO DEI TRIBUTI ERARIALI

La quota di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento per gli anni dal 2025 al 2027.

TARI

Maggiorata rispetto alle prime versioni è invece la nuova richiesta per le imprese. Sulle superfici produttive di rifiuti speciali smaltiti autonomamente, al centro di battaglie pluriennali fra aziende e Comuni, non ci sarà più un’esenzione piena, ma si pagherà un forfait pari al 40%, e non più al 20% come nelle prime bozze, della quota fissa della tariffa, quella che finanzia i servizi indivisibili di raccolta. In questa inedita “esenzione pagante”, precisa la norma, entreranno anche i magazzini. Tutti dovrebbero avere questo trattamento, anche se il testo lo collega alle «superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali»: l’alternativa sarebbe la Tari in forma piena.

IMU

Sulla IMU la riforma fissa il principio della dichiarazione unica, che impedirà ai sindaci di chiedere comunicazioni alternative, e allineandosi alla Cassazione precisa che le agevolazioni potranno essere riconosciute solo a chi presenta il documento.