Nel milleproroghe importanti novità per le società di supporto

Nel milleproroghe importanti novità per le società di supporto

Giovedì 13 febbraio, l’Assemblea del Senato ha approvato le modifiche al DDL di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337 – c.d. milleproroghe), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione e illustrato in Aula dai senatori Della Porta, Pirovano e Occhiuto. Il provvedimento reca importanti modifiche in ordine alle attività di riscossione delle entrate.

In particolare è stato introdotto il comma 14-septies. A norma del quale “Per l’anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all’articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.

La norma dispone quindi in rinvio per l’anno 2025 al 30 settembre 2025 del termine del 31 marzo previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera a)entro cui, soggetti iscritti all’Albo devono presentare una specifica dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 attestante:

  1. la permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l’iscrizione;
  2. il rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 53, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale prevede che sono escluse le attività di incasso diretto;
  3. di non aver effettuato, direttamente o indirettamente, anticipazioni finanziarie comunque onerose nei confronti degli enti locali affidanti, non previste dagli atti di gara o dal contratto;
  4. di aver fornito agli enti locali affidanti adeguate cauzioni a garanzia delle gestioni in atto, ove previste dagli atti di gara o dal contratto.

La disposizione inoltre risolve un problema operativo che si era verificato di mancato coordinamento tra codice degli appalti e disciplina dell’albo della riscossione prevedendo una dettagliata e specifica disposizione che consente alle società di scopo di operare senza dovere essere iscritte all’albo a condizione che la società aggiudicataria del partenariato pubblico privato (PPP) sia già iscritta salvando anche gli atti emessi nel frattempo.

Infine, di enorme importanza per le società di supporto è il chiarimento, definitivo, che anche per le attività di supporto e propedeutiche all’accertamento ed ala riscossione è possibile effettuare operazioni di PPP.

Il decreto passa ora alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il 25 febbraio 2025.