Risoluzione n. 9/DF del 26 ottobre 2021
È stata pubblicata dal dipartimento delle Finanze del MEF la risoluzione n. 9/DF/2021 dove sono forniti chiarimenti in merito alla richiesta di iscrizione provvisoria delineata dal ministero con la precedente risoluzione n.4/DF/2021 per le società che operano nel campo del supporto all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
L’intervento chiarificatore va ad aggiungere ulteriori profili di criticità ad un quadro interpretativo già di per sé complesso.
Di seguito il contenuto integrale del documento
Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata dell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate
Con Risoluzione 4/DF del 13/04/2021, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno, al fine di agevolare gli Enti locali che hanno manifestato l’intenzione di procedere all’espletamento delle gare per l’affidamento delle attività di supporto alle attività di accertamento e riscossione nelle more dell’approvazione del Regolamento previsto dall’articolo 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019, consentire l’iscrizione provvisoria nell’albo delle società che svolgono esclusivamente le predette attività.
A tal proposito la richiamata Risoluzione ha precisato che le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 807, legge 160/2019, circa le misure minime di capitale interamente versato in denaro, con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, trattandosi di norma
direttamente applicabile.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti diversi da quello finanziario, la
Risoluzione, in assenza della normativa di attuazione, ha richiesto, con rimando all’art. 17 del D.M. 289/2000, il possesso delle condizioni e dei requisiti ivi previsti (requisiti di onorabilità, tecnici e cause di incompatibilità).
Poiché a seguito della pubblicazione della richiamata risoluzione sono pervenuti numerosi quesiti delle società interessate e dei comuni, volti a conoscere le modalità con le quali poter comprovare l’avvenuta iscrizione a titolo provvisorio, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
Si rammenta in premessa, che quella consentita dalla risoluzione 4/2021 è
un’iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all’emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l’espletamento delle gare.
In ragione di tale peculiare funzione, in tale fase transitoria, le società interessate dovranno specificare nella richiesta di approvazione dell’iscrizione provvisoria la gara alla quale intendono partecipare, riportandone gli estremi di indizione.
Il Dipartimento delle Finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale attesterà, quale mera presa d’atto e solo nel caso in cui la società ne abbia necessità per partecipare alla gara, la presentazione della domanda di iscrizione provvisoria, il possesso del requisito della
misura e della natura del capitale, la cui mancanza produce effetti immediatamente preclusivi, trattandosi, come sopra illustrato, di parte della norma direttamente applicabile, e l’autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 del possesso degli altri requisiti. Naturalmente, la verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste dalla norma verrà effettuata solo dopo l’adozione del nuovo regolamento, con eventuale richiesta di integrazione documentale ove la stessa si rendesse necessaria alla luce delle previsioni di tale provvedimento.
Si precisa che la presa d’atto conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta, per cui ogniqualvolta ve ne sia necessità per partecipare a una diversa gara dovrà procedere a nuova richiesta nei termini sopra specificati.
L’attestazione rilasciata in tali termini, ad avviso della scrivente, fornisce adeguate garanzie ai fini del soddisfacimento delle esigenze rappresentate dagli enti locali.
Con la presente Risoluzione si forniscono altresì chiarimenti in riscontro ad alcuni quesiti, pure avanzati dalle società interessate, in ordine a specifici aspetti della normativa di settore.
L’art. 1, comma 805, legge n.160/2019, prescrive che alla sezione separata debbano iscriversi i soggetti “che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.
Talune società hanno chiesto se l’avverbio “esclusivamente” sia da interpretarsi quale prescrizione riguardante l’oggetto sociale, nel senso che le società debbano avere quale oggetto sociale esclusivo le attività propedeutiche all’accertamento per poter essere iscritte all’albo separato.
Sul punto si precisa che tale locuzione va correttamente intesa con riferimento al tipo di attività che una società intenda esercitare. Più precisamente, qualora si intenda svolgere “esclusivamente” le attività propedeutiche, sarà sufficiente iscriversi alla sezione separata, qualora
invece la società interessata voglia esercitare altresì le attività di accertamento e riscossione, non svolgendo “esclusivamente” attività propedeutiche, dovrà iscriversi alla sezione principale. A corollario di quanto sopra rappresentato, si evidenzia che se una società è già iscritta nella sezione principale per le attività di accertamento e riscossione, tale iscrizione assorbe quella per la sezione separata, quindi potrà esercitare le attività propedeutiche senza richiedere apposita iscrizione alla sezione separata.
Per cui, ferme restando le limitazioni recate dall’art. 2 dell’attuale Regolamento D.M. 289/2000 in merito al divieto di esercitare attività di pubblicità, l’oggetto sociale non è in altro modo limitato.